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“Caro Pellegrino, non spetta ai giudici la condanna politica”
Il Messaggero, 19 luglio 2000
Il Senatore Giovanni Pellegrino gode fama di essere uno dei massimi esponenti dell’ala garantista dei Democratici di Sinistra. Domenica scorsa ha tuttavia rilasciato un’intervista al Il Messaggero sul processo al Senatore Andreotti che rivela quanto poco garantista e liberale egli sia. Non è il solo politico del genere e non varrebbe la pena di parlarne se il suo orientamento non fosse condiviso da molti magistrati e non avesse portato ad una pericolosa e, purtroppo, frequente alterazione della stessa natura della funzione giudiziaria nel nostro Paese. Vediamo di cosa si tratta. Nell’intervista il Senatore Pellegrino esprime l’opinione che il processo di Palermo ad Andreotti non si sarebbe dovuto fare, perchè non vi erano prove sufficienti. E fin qui potrebbe essere scambiato dal lettore per un garantista desideroso di evitare ai cittadini una ingiustificata ed ingiusta esposizione alla gogna di un pubblico processo. E’, tuttavia, un’impressione che viene subito smentita dalla risposta alla successiva domanda con cui l’intervistatore gli chiede cosa, a suo avviso, avrebbe dovuto fare la Procura di Palermo. Pellegrino testualmente risponde: “La procura avrebbe potuto imboccare la strada della mediazione, chiedere l’archiviazione pur accompagnando la richiesta con un duro giudizio sulle responsabilità politiche di Andreotti”. Tralascio di commentare la bizzarra concezione che Pellegrino sembra avere della figura della mediazione giudiziaria e del rapporto che può intercorrere tra mediazione ed archiviazione. La questione che qui interessa è un’altra.
Nei paesi a consolidata tradizione liberale i giudizi sulle responsabilità politiche vengono in ultima istanza dati dagli elettori col loro voto. La risposta del Senatore Pellegrino rivela invece, senza ombra di dubbio, come egli ritenga che rientri tra i compiti del magistrato anche quello di emettere condanne politiche nell’ambito di un atto giudiziario; in particolare, come egli ritenga pienamente legittimo che un magistrato possa scagionare un cittadino da qualsiasi responsabilità penale ed allo stesso tempo condannarlo per le sue responsabilità politiche. Una delle caratterisiche dei provvedimenti giudiziari in una sistema demoliberale è quella di essere appellabili. Se il cittadino viene condannato penalmente può impugnare la sentenza. Ma cosa può fare per difendere la sua onorabilità un cittadino che viene prosciolto ed al contempo riceve dal magistrato, come suggerisce Pellegrino, un “duro giudizio” di condanna per le sue responsabilità politiche? Assolutamente nulla sul piano giudiziario perché non si tratta di condanna penale. Nel caso poi il cittadino che riceve dal magistrato una condanna politica sia un grande leader, come Andreotti, quel giudizio -senza contraddittorio e senza appello- può essere invece facilmente utilizzato e strumentalizzato dai suoi avversari politici come si trattasse di una condanna comprovata dall’autorevolezza di un magistrato imparziale. E’ questo che il senatore Pellegrino avrebbe voluto dai magistrati di Palermo? La risposta definitiva non possiamo certo darla noi (anche se, ovviamente, qualche idea in merito l’abbiamo). Posta su un piano più generale quella domanda è tuttavia di notevole importanza ed attualità per chi voglia uno stato anche solo moderatamente garantista. Nel nostro recente passato, infatti, si è spesso verificato che le iniziative giudiziarie di magistrati inclini ad emettere valutazioni politiche siano state utilizzate con grande successo nell’ambito della competizione politica. Ricondurre il ruolo giudiziario nell’alveo suo proprio e sottrarre la competizione politica alla suggestione di strumentalizzare le attività dei magistrati per conseguire facili successi nei confronti degli avversari politici è certamente un compito finora trascurato ma di grande importanza. Tuttavia un compito non facile in un Paese come il nostro nella cui storia politica l’ideologia liberale e garantista non ha certo solide e diffuse radici.
Processo Andreotti, i cittadini pagano il conto
Il Messaggero, 12 luglio 2000
L’On. Tiziana Majolo ha presentato una interrogazione parlamentare, ignorata dai giornali, per sapere quanto era costato il procedimento giudiziario di primo grado del senatore Andreotti conclusosi, dopo 8 anni, con la sua assoluzione. Il ministro della giustizia le ha risposto che è costato 325 milioni e 761 mila lire. Giustamente l’On Majolo si è sentita presa in giro. E’ comprensibile. Anche uno sprovveduto capisce che quel processo è costato molti miliardi. L’On. Majolo ha quindi presentato una nuova interrogazione al Ministro dettagliando la richiesta di informazioni sulle spese sostenute nel corso delle indagini e delle 242 udienze: numero e costo delle ore di lavoro dei pubblici ministeri, dei giudici, degli impiegati, degli organi di polizia; costo dei viaggi in Italia e internazionali di magistrati, poliziotti e pentiti; pagamenti per i premi, gli stipendi, la protezione dei 38 pentiti e dei loro familiari; costo degli avvocati dei pentiti; costo della convocazione dei 566 testimoni; costo delle tecnologie impiegate, ecc., ecc. L’On. Majolo e tutti noi non sapremo mai con esattezza quanto effettivamente è costato quel processo perché, a differenza di altri paesi, non abbiamo una struttura contabile pubblica che lo consenta. La difficoltà di ottenere informazioni precise sui costi complessivi delle singole attività dei pubblici dipendenti certamente non riguarda solo l’amministrazione della giustizia. Con riferimento al processo penale ed in particolare alle attività dei pubblici ministeri essa assume, tuttavia, implicazioni particolarmente gravi sia per la protezione dei diritti civili del cittadino nell’ambito processuale sia per la finanza pubblica.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescendo di assoluzioni con formula pena sia prima che dopo le sentenze di Perugia e Palermo in cui si è riconosciuta la paese insussistenza delle prove in base alle quali i pubblici ministeri avevano immaginato che Andreotti avesse commissionato omicidi e si fosse dedicato ad attività mafiose (tra cui quella di baciare Riina). Le piene assoluzioni di Andreotti, Darida, Berlusconi, Carnevale………. e tanti altri personaggi noti sono solo la piccola punta di una iceberg che si compone di migliaia di persone sconosciute che si sta ampliando man mano che i giudici abbandonano l’orientamento a considerare i desideri colpevolisti dei Pubblici Ministeri come fossero delle prove. Come può avvenire che tante iniziative giudiziarie, tante costosissime indagini, risultino poi del tutto inconsistenti? Esistono controlli sull’operato dei pubblici ministri che tengano conto del rapporto tra investimenti e risultati? In altri paesi tali controlli esistono in varie forme: la sconfessione in giudizio delle tesi colpevoliste del pm è, soprattutto se ricorrente un chiaro indice della sua incapacità professionale e dell’incapacità del capo dell’ufficio che delle sue carenze non ha tenuto conto. Negli USA quando l’inconsistenza delle prove presentate dal PM risulta palese di frequente il giudice telefona al procuratore capo e gli fa presente in termini alquanto perentori di non essere disposto a tollerare che il suo tempo ed i soldi del contribuente siano sprecati da iniziative penali prive di una sufficiente solidità probatoria (e per comprendere quanto una iniziative dal genere da parte del giudice possa essere efficace bisogna ricordare che negli USA il pubblico ministero è un avvocato che temporaneamente esercita le funzioni giudiziarie e che in molti casi può anche essere licenziato per scarso rendimento). Tra i controlli esterni sull’operato ed i comportamenti del PM, negli USA vi è anche quello degli ordini degli avvocati che possono ritirare la licenza all’esercizio della professione forense ai PM che violano il codice di etica professionale degli avvocati (il che significa che i PM non potranno più esercitare la professione forense una volta terminato il loro servizio come PM). Da noi non esistono controlli che possano avere un minimo di efficacia sull’operato dei PM. La così detta “personalizzazione delle funzioni del PM”, fortemente voluta dal CSM e dal sindacato dei magistrati, fa sì che ciascun pubblico ministero possa decidere in piena autonomia, come si trattasse di proprietà privata, sui casi che gli vengono attribuiti. I loro fallimenti processuali non hanno alcun effetto sulla loro valutazione professionale (per fare solo un esempio: gli accusatori di Andreotti sono stati subito promossi o assegnati a prestigiosi incarichi istituzionali). Tutti i loro atti, per discrezionali che siano, per dannosi che siano stati per il cittadino, sono comunque e sempre considerati “atti dovuti” dei quali, quindi non possono essere chiamati a rispondere in nessuna sede. E si badi bene che l’ambito di irresponsabilità del nostro PM va anche più oltre. Ad esempio: i nostri PM possono persino intimidire impunemente i loro colleghi giudici che non accettano le loro richieste; possono occultare le prove favorevoli ad imputati che sono in detenzione preventiva; possono effettuare appelli nella più completa ignoranza dei documenti processuali ecc. (non si tratta di fantasie, questi casi hanno nomi, cognomi e date).
Da noi non solo non esiste alcun controllo volto ad evitare iniziative giudiziarie prive di reali contenuti probatori, ma se il problema viene sollevato esso assume immediatamente i contorni di un atto eversivo, di un pericoloso attentato al principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura. L’ultimo episodio del genere che conosco si è verificato nel corso di una seduta del CSM cui ho per caso assistito il…scorso. Gli avvocati penalisti napoletani avevano scritto un libro bianco incui si segnalavano una serie di disfunzioni della giustizia partenopea e tra esse anche indagini prive di giustificazione adottate dal procuratore capo dott. Codova (già distintosi in precedenza, quando era procuratore di Palmi per aver impegnato la sua procura in una dispendiosa indagine sulla Massoneria effettuata su scala nazionale che non mi risulta abbia dato alcun frutto, e che secondo i magistrati intervistati poi a Palmi ha procurato notevoli arretrati e ritardi in ufficio pesantemente gravato da procedimenti sulla criminalità organizzata). In un emotivo intervento sulla insindacabilità delle attività di indagine compiute da Cordova, il dott. Spataro, fino a qualche anno fa noto pubblico ministero di Milano, ha spiegato con successo ai suoi colleghi del Consiglio Superiore che la lamentela degli avvocati napoletani non poteva neppure essere presa in considerazione perché nessun controllo può essere legittimamente esercitato sulla opportunità, sulla utilità e sui costi delle indagini svolte da un qualsiasi PM poiché in tal modo si verrebbe ad interferire sull’obbligo costituzionale del magistrato inquirente di verificare la consistenza di qualsiasi notizia di reato pervenga in un qualsiasi modo alla sua attenzione.

