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Archivio per agosto 2000

Gli eccessi di zelo del giudice Violante

21 agosto 2000

IL GIORNALE – 21 agosto 2000

 

Da alcuni giorni ferve la polemica sulle dichiarazioni rese dall’On. Luciano Violante in merito all’arresto di Edgardo Sogno da lui ordinato nel 1974, quando era giudice istruttore di Torino, sulla base di ipotesi accusatorie dimostratesi poi del tutto inconsistenti. Tanto inconsistenti che Sogno fu poi assolto  con formula piena dall’accusa  di aver ordito un colpo di stato di stampo fascista.

Se ben comprendo si rimprovera a Violante  di aver operato con spirito di parte nell’esercizio delle sue funzioni di giudice. Gli si rimprovera di seguitare a dire ancora oggi che non ha sbagliato, che rifarebbe ancora oggi quello che fece allora, di affermare che ieri come oggi lui  ha sempre agito con spirito  non partigiano e assolutamente super partes nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Nel valutare l’orientamento distaccato e super partes di Violante  nei confronti di Sogno è forse opportuno ricordare un episodio, diverso da quello del suo arresto, che i critici di oggi forse non conoscono. Il 27 agosto 1974 fu  effettuata una perquisizione nell’appartamento  di Sogno per ordine del giudice istruttore  Violante. Egli motivava  tale perquisizione affermando: “Sussistono prove di una corrispondenza tra Edgardo Sogno e l’avvocato Antonio Fante di Padova  e che tale corrispondenza avrebbe ad oggetto  la costituzione di una organizzazione intesa a raggruppare tutti i gruppi di estrema destra , tra i quali Ordine Nuovo…”.

Edgardo Sogno denunziò Violante per “falso in atto pubblico” sostenendo che quella corrispondenza non esisteva e che lui neppure conosceva l’avvocato Fante. Il giudice istruttore di Venezia che si occupò  di questa denuncia accertò che le lagnanze di Sogno erano fondate. Disse, infatti, nella sentenza: “Non può disconoscersi che sussista, nella specie, una attestazione non vera dei fatti  posti dal magistrato (Violante) quale presupposto giuridico  dell’adottato provvedimento di perquisizione domiciliare”. Ciononostante il giudice istruttore di Venezia ritenne comunque di dover assolvere il suo collega Violante.

A tal fine ricordò che il caso Sogno trattato da Violante era complesso e di rilievo nazionale “dagli sviluppi imprevedibili”; che Violante “nella vana ricerca  della lettera” era rimasto “vittima di  eccesso di zelo…pervenendo al convincimento, sia pur erroneo, della esistenza di una situazione identica a quella che attestava…E quindi difettava  la coscienza e la volontà di immutare il vero e che vi era il convincimento del contrario”. Fuor di giuridichese,  nella sostanza il giudice istruttore di Venezia ci dice: è senz’altro vero che Violante ha ordinato la perquisizione della casa di Sogno motivandola con false affermazioni e sulla base di fatti inesistenti, tuttavia va assolto perché era stato vittima di un eccesso di zelo giudiziario; un eccesso di zelo che lo aveva portato, in contrasto con la documentazione di cui disponeva, ad autoconvincersi che il falso non fosse falso, ma che, al contrario, il falso fosse vero.

Non credo che il lettore abbia bisogno del mio aiuto per esprimere valutazioni sulla vicenda. Non so, inoltre, se anche con riferimento a questa vicenda  Violante dichiarerebbe di non aver nulla da rimproverarsi e che rifarebbe anche oggi quello che ha fatto allora. Mi limito ad aggiungere che si tratta solo di uno dei moltissimi, innumerevoli esempi che evidenziano gli enormi spazi di discrezionalità con cui possono operare i nostri magistrati inquirenti e al contempo la scarsa protezione dei diritti di libertà del cittadino nell’ambito del nostro processo penale.

Si è a volte speculato sull’importanza che il caso Sogno avrebbe avuto nel favorire l’eccezionale carriera politica di Violante. Le speculazioni non sono prove. Alcuni fatti sono comunque certi. Subito dopo gli episodi giudiziari di cui abbiamo detto, e cioè nel 1976, Violante lasciò l’ufficio istruzione di Torino e si fece trasferire a Roma, presso il Ministero della Giustizia, con un incarico di non grande rilievo. Ciò gli consentì di sviluppare un solido  rapporto con la dirigenza nazionale  del Partito comunista, che volle subito dopo farlo eleggere  deputato (nel 1979). Da allora e per molti anni è stato quindi il principale artefice delle politiche giudiziarie del Partito comunista e degli indubbi successi che il suo partito ha ottenuto in questo settore.

Una postilla. Il lettore che volesse leggere integralmente la sentenza del giudice di Venezia in merito alla denunzia  di falso in atto pubblico effettuata da Sogno nei confronti di Violante può trovarla su un libro di Agostino Viviani, “La degenerazione del processo penale in Italia”. Edizioni SugarCo, pagine 204-210.

beppe articoli di giornale

I magistrati governano le carceri ma il sistema non marcia

19 agosto 2000

Il Messaggero, 19 agosto 2000

L’altra sera il telegiornale del TG 3 ha trasmesso alcune toccanti interviste da carceri malandate e sovraffollate.  Ancora una volta si è ricordato quanto sia inumano e pericoloso tradire le aspettative che molti detenuti avevano riposto nelle proposte di amnistia e indulto avanzate negli scorsi mesi.  Sono immagini ed aspettative che rimangono identiche a quelle trasmesse in passato quando si sollecitavano con successo altri provvedimenti di clemenza.  Ora come allora le proposte della maggioranza di governo per dare soluzione definitiva al problema sono le stesse delle altre volte:  consistenti aumenti di personale e maggiori stanziamenti di danaro per l’edilizia carceraria.  Mai una volta che ci si domandi se la struttura gestionale dell’intero sistema carcerario sia adeguata, se la sua dirigenza sia professionalmente qualificata a governarlo con efficienza ed efficacia, se essa sia fornita di quella comprovata capacità diagnostica e progettuale che è necessaria per un sistema organizzativo di grande dimensione e complessità quale è quello carcerario.  Quando si tratta di danaro pubblico sembra che queste domande siano irrilevanti.  E invece lo sono, indistintamente, sia per coloro che ora sono favorevoli ad  un provvedimento di amnistia sia per coloro che sono ad esso contrari.  Lo sono soprattutto per i detenuti, cioè per garantire loro, almeno in futuro, condizioni di vita degne di un paese civile.

Il nostro sistema carcerario è una struttura estremamente complessa e costosa:  258 carceri di diverse dimensioni distribuite su tutto il territorio nazionale che ospitano complessivamente 53.000 detenuti; 17 provveditorati regionali;  51 centri di servizio sociale per l’assistenza ai carcerati;  7 scuole di formazione del personale;  tre magazzini vestiario.  Secondo i dati più recenti, chi ha la gestione di questo sistema ha a sua disposizione un bilancio annuale di circa 4.200 miliardi.  Da lui dipendono 5.893 unità di personale amministrativo e oltre 41.000 componenti il corpo di Polizia penitenziaria.  Si tratta di un compito che per essere adeguatamente svolto richiede competenze professionali più complesse e diversificate di quelle di altre organizzazioni della stessa dimensione.  Competenze che vanno dalla ottimizzazione delle risorse nel settore dell’edilizia carceraria e della manutenzione del complesso delle 258 carceri (diversissime tra loro) ai problemi della loro sicurezza ed igiene;  dalla definizione dei programmi di formazione del personale, a quelli della sanità e lavoro nelle carceri,  dalla ottimizzazione degli acquisti e dello stoccaggio nei magazzini dei beni (cibi, vestiario, ecc.) occorrenti per detenuti e polizia penitenza, ecc. ecc. fino ai problemi del comando effettivo dei 41.000 componenti del corpo di Polizia penitenziaria.  Dal 1981 il Direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena ha assunto anche le caratteristiche di un vero e proprio generale di un corpo armato:  percepisce, infatti, oltre al suo stipendio, anche la stessa cospicua indennità pensionabile di comando attribuita al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e al Comandante generale della Guardia di finanza (se ben ricordo a quell’epoca tale indennità era già di circa 80 milioni). 

Sin dagli anni ’20 la dirigenza del sistema carcerario, è sempre stata affidata ad un magistrato di grado elevato, la cui preparazione professionale, però, non comprende nessuna delle specifiche competenze richieste per svolgere i complessissimi compiti che ho sommariamente indicati.  Nulla della sua precedente esperienza professionale qualifica il magistrato a quei multiformi e specialistici compiti gestionali e di comando.  Nella migliore delle ipotesi i suoi precedenti contatti col sistema carcerario possono essere stati solo quelli di aver svolto per un certo periodo le funzioni di magistrato di sorveglianza o di essersi recato saltuariamente in qualche carcere per interrogare un detenuto.  Nel proporre la nomina del direttore generale del sistema carcerario al Consiglio dei ministri il Ministro della giustizia è tenuto ad osservare un solo criterio di selezione: il magistrato da lui scelto deve avere almeno 28 anni di servizio, essere cioè “magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori” (le promozioni in magistratura non sono di fatto basate sul merito ed il vertice della carriera si raggiunge per mera anzianità dopo 28 anni dal reclutamento).  Di regola la scelta del Direttore delle carceri viene effettuata per soddisfare le aspettative di un magistrato gradito al Ministro o per trovare una collocazione di prestigio a magistrati in difficoltà (come avvenne alcuni anni fa, le difficoltà in cui si trovava l’allora Procuratore della Repubblica di Roma Michele Coiro vennero risolte dal Ministro della giustizia Flick chiamando quel magistrato alla direzione generale delle carceri).  D’altro canto il Ministro non potrebbe, anche se lo volesse, scegliere persone con una specifica capacità professionale:  le leggi attuali, ad esempio, non gli consentirebbero neppure di scegliere uno di coloro che hanno diretto con successo e per molti anni una o più delle 258 carceri esistenti. 

Perché quando si discute dei problemi delle nostre carceri non si discute mai del suo assetto gestionale?  Perché non ci si domanda se i requisiti attualmente previsti per la nomina del Direttore generale e dei suoi più stretti collaboratori, anch’essi magistrati, siano adeguati?  Si pensa veramente che i drammatici problemi del nostro sistema carcerario possano essere avviati a soluzione solo con ricorrenti aumenti di bilancio e di personale, senza mai preoccuparsi di assicurare all’amministrazione carceraria una dirigenza che sia professionalmente qualificata a gestire efficientemente quelle enormi risorse ed a promuovere condizioni generali di maggiore funzionalità?

Due postille per non essere frainteso.

La prima.  La mia critica non è rivolta ai magistrati che dirigono o hanno diretto le carceri sinora, ma è invece una critica al sistema tipicamente burocratico, pre-moderno con cui quei dirigenti vengono scelti.

La seconda postilla.  A partire dal l990 la legge prevede che a dirigere il sistema carcerario possa essere chiamato sia un magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori (fino ad allora bastava essere magistrato di cassazione) sia anche un dirigente dello Stato con equivalente livello di carriera.  I magistrati, tuttavia, sono sempre riusciti a mantenere tale nomina nel loro ambito, con una sola eccezione (sa fa per dire).  Il magistrato di cassazione che dirigeva le carceri nel 1990, Nicolò Amato, non aveva ancora le funzioni direttive superiori e avrebbe dovuto lasciare l’incarico.  Venne subito nominato prefetto di prima classe e rimase al suo posto.

 

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