Archivio

Archivio per marzo 2002

Il nuovo CSM è già meglio del vecchio, ma le correnti restano forti

30 marzo 2002

Il Messaggero, 30 marzo 2002

Due giorni fa è stata approvata la legge che modifica il sistema per la elezione dei magistrati al CSM e riduce il numero dei componenti di quell’organo da 33 a 27 (fino al 1976 erano 24).  L’evento non ha ricevuto grande attenzione da parte degli organi di stampa.  Tra i maggiori quotidiani solo questo giornale ha messo la notizia in prima pagina (non il Corriere della Sera e neppure La Repubblica).  La ragione c’è.  Non solo le innovazioni sono, tutto sommato, modeste, ma chi si è opposto ad esse non è stato in grado di motivare né in Parlamento né fuori le ragioni della sua opposizione.  Le affermazioni dei magistrati, come Armando Spataro e Nello Rossi, o di parlamentari come il Senatore dei DS Gavino Angius, secondo le quali le riforme introdotte menomerebbero l’indipendenza e l’autonomia della magistratura non sono mai state accompagnate da analisi che spieghino il perché.  Non vi è in questa omissione una mancanza di diligenza.  Il fatto si è che neppure la più fervida immaginazione riuscirebbe a trovare un qualsiasi nesso tra una modesta diminuzione nel numero dei componenti del CSM e l’efficace tutela dell’indipendenza della magistratura.  Né da tale modesta diminuzione può discendere, come si è sostenuto, una minore efficienza del CSM.  E’ vero il contrario e ne abbiamo mostrato già il perché in un articolo pubblicato su questo giornale il 9 febbraio scorso.  Ed a riguardo ci pare significativo che l’attuale vice presidente del CSM, il Prof. Verde, abbia nella sostanza condiviso le conclusioni di quella nostra analisi in una intervista concessa al Corriere della Sera dopo l’approvazione della legge, ove ha dichiarato che con la riduzione del numero dei componenti del CSM “..si risolvono molti problemi…il plenum guadagnerà in termini di rapidità ed efficienza”. 

Se da un canto l’obiettivo del legislatore di rendere meno farraginosi i processi decisionali del CSM potrà in una qualche misura essere raggiunto con la (modesta) riduzione del numero dei suoi componenti non altrettanto si può dire per l’altro obiettivo della riforma.  Quello di ottenere con la riforma del sistema per le elezioni dei membri togati del CSM una riduzione del peso delle correnti in seno al CSM ed una minore incidenza del peso degli interessi corporativi nelle decisioni.  La creazione di un collegio unico nazionale per la elezione dei giudici e pubblici ministeri, la eliminazione delle liste elettorali delle varie correnti, ed una sola preferenza, renderanno certamente più difficile alle varie correnti della magistratura incanalare i voti di poco più di 8.000 elettori per ottenere comunque una propria rappresentanza nel CSM.  Non tuttavia impossibile, soprattutto per le correnti di maggiore consistenza e capacità organizzativa.  Ben maggiori difficoltà si sarebbero create alle correnti se invece del collegio unico nazionale si fossero creati tanti collegi uninominali per quanti sono i magistrati da eleggere.  Tuttavia, a mio avviso, il maggior difetto del nuovo sistema elettorale risiede altrove, e cioè nell’aver mantenuto un elettorato attivo indifferenziato che ha come effetto quello di accentuare le spinte corporative in seno al CSM.  Fino al 1968 coloro che svolgevano le funzioni magistrato di cassazione eleggevano nel proprio seno 6 rappresentanti, quelli più numerosi che svolgevano funzioni di magistrato di appello ne eleggevano 4, e quelli ancor più numerosi che svolgevano funzioni di magistrato di tribunale ne eleggevano nel proprio seno altri 4.  Questo tipo di sistema di votazione per categoria, con una maggiore rappresentanza dei magistrati delle giurisdizioni superiori, caratterizza ancora la elezione dei magistrati nei CSM degli altri paesi che hanno un corpo giudiziario simile al nostro (come ad esempio in Francia).  Per questa via, pur garantendo una rappresentanza dei livelli più bassi della carriera, si vuole tra l’altro assicurare che le valutazioni professionali dei giudici delle giurisdizioni inferiori vengano effettuate dai magistrati più qualificati delle giurisdizioni superiori.  Da noi invece, a partire dal 1968 i magistrati delle giurisdizioni superiori per essere eletti hanno dovuto cercare il consenso di quelle inferiori ed in buona sostanza assecondare le loro aspirazioni ad una carriera facile.  Cosa questa che da noi si è puntualmente verificata.  Salvo rare eccezioni tutti i magistrati raggiungono l’apice della carriera dopo 28 anni di servizio, nonostante la Costituzione e le leggi ancor oggi prevedano severi vagli di professionalità per le promozioni. 

Sono ben consapevole che l’assenza di effettive valutazioni di professionalità protrattasi per oltre 35 anni non garantisce più che i magistrati delle giurisdizioni superiori siano professionalmente più qualificati ad effettuare le valutazioni di professionalità di quelli che rimangono ad esercitare le funzioni nelle giurisdizioni inferiori.  Tuttavia con la reintroduzione del voto per categoria si sarebbe comunque avviato un processo che col tempo avrebbe reintrodotto anche in Italia maggiori garanzie sulla professionalità dei magistrati, soprattutto se accompagnata alla abolizione del così detto “ruolo aperto” che solo nel nostro Paese consente la promozione dei magistrati delle giurisdizioni inferiori a prescindere dalla vacanze esistenti nelle giurisdizioni superiori. 

 

beppe articoli di giornale

I troppi componenti del CSM

8 marzo 2002

Il Messaggero, 8 marzo 2002

Tre le varie cause della contrapposizione tra sindacato della magistratura (ANMI) e maggioranza di governo vi è quella della riduzione del numero  dei componenti elettivi del CSM già approvata dal Senato ed ora all’esame della Camera dei deputati.  Il sindacato e lo stesso CSM (composto in stragrande maggioranza dai rappresentanti del sindacato) sostengono che la riduzione dei componenti impedirebbe al CSM di svolgere adeguatamente il suo lavoro.  Non è così. 

Attualmente i componenti del CSM sono 33. Vi sono 3 componenti di diritto (il Presidente della Repubblica, il Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione), 20 magistrati eletti dai magistrati stessi e 10 componenti eletti dal Parlamento.  La legge appena approvata dal Senato riduce il numero dei componenti elettivi da 30 a 21 (14 magistrati eletti dai colleghi e 7 eletti dal Parlamento).  Con questa riforma il numero complessivo dei componenti, compresi i componenti di diritto, scenderebbe da 33 a 24, così come era fino al 1976. 

Anche con questa riduzione il numero dei componenti del nostro CSM risulta notevolmente più elevato di quello degli altri Paesi di comparabile o maggiore dimensione. Nella quasi totalità degli altri paesi, tuttavia, giudici e pm hanno carriere separate ed i loro CSM si occupano solo dei giudici.  Fanno eccezione Italia Francia e Bulgaria. In ragione delle limitate dimensioni della Bulgaria, il confronto è quindi significativo solo con riferimento alla Francia.

Come può vedersi dalla rappresentazione grafica  il CSM francese si articola in due sezioni, una con poteri deliberanti per i giudici ed una con poteri solo consultivi per i pm (la decisione spetta poi al ministro della giustizia).  Sei dei componenti fanno parte di entrambe le sezioni cui si aggiungono per ciascuna sezione 6 magistrati eletti separatamente dai giudici o dai pm, prevalentemente tra gli alti gradi della carriera.  Il complesso del lavoro è comunque svolto da soli 18 componenti, cioè 16 in meno di quelli che attualmente compongono il nostro CSM, e 6 in meno di quelli previsti dalla riduzione decisa dal Senato.  Non solo.  Va aggiunto che mentre tutti e trenta i componenti elettivi del nostro CSM svolgono in via esclusiva il lavoro di consiglieri, tutti e 16 i componenti nominati o elettivi del CSM francese seguitano a svolgere regolarmente anche le loro attività di magistrati o professori universitari.  Anche da loro, come da noi, la legge prevede che possano chiedere di lavorare esclusivamente per il CSM.  Nessuno però lo fa perché, come mi ha spiegato uno dei componenti (un magistrato) è convinzione comune a tutti loro che il CSM francese non debba diventare “ni un monastère, ni un ministère”, cioè non debba essere né un monastero né un ministero.

Vero si è che a differenza del CSM francese il nostro CSM si è assunto una serie di compiti che non gli sono espressamente attribuiti dalla Costituzione.  Ve ne sono tuttavia di quelli, notevolmente onerosi, che il CSM francese svolge e che il nostro invece non svolge.  L’esempio più evidente è quello delle valutazioni di professionalità dei magistrati connesse alla carriera che il CSM francese effettua  e che il nostro CSM non effettua più da oltre 30 anni, nonostante siano previste dalla Costituzione e da specifiche leggi.  Con pochissime eccezioni tutti i magistrati italiani vengono promossi fino ai vertici della carriera con valutazioni altamente positive, ma meramente rituali e largamente indifferenziate.  Così facendo non solo il CSM viola di fatto la Costituzione, non solo si rifiuta di garantire ai cittadini le qualificazioni professionali dei nostri giudici e pm, ma genera anche altre disfunzioni che, per giunta, creano un appesantimento dei suoi processi decisionali.  Quando deve decidere quali siano i magistrati più qualificati per svolgere specifiche funzioni giudiziarie o specifiche funzioni direttive il nostro CSM di regola non ha, a differenza di quello francese, elementi oggettivi e preesistenti di valutazione su cui basarsi.  Di regola ha a disposizione due alternative: decidere prevalentemente in base all’anzianità di servizio, oppure, come più spesso accade, adottare il criterio della lottizzazione tra le varie componenti del CSM.  Ed è ben noto agli studiosi di organizzazione, ma è cosa facilmente intuibile da chiunque, che in un sistema di lottizzazione degli incarichi la difficoltà di raggiungere gli accordi cresce in misura esponenziale al crescere del numero dei partecipanti.  Ferma restando l’esigenza di ristabilire serie valutazioni nello svolgimento delle carriere, allo stato delle cose la diminuzione del numero dei componenti del CSM non determinerebbe quindi, come sostiene il sindacato della magistratura, una perdita di funzionalità, ma renderebbe invece i suoi processi decisionali molto meno farraginosi.

So benissimo che tra le ragioni con cui il sindacato della magistratura si oppone alla diminuzione dei componenti del CSM vi è anche quello dell’aggravio di lavoro che a loro avviso deriverebbe dal notevole aumento del numero dei giudici onorari di cui il CSM stesso deve occuparsi.  Neppure questa valutazione mi sembra fondata e me ne occuperò in un prossimo articolo. 

Una postilla.  Non  ho preso in considerazione una terza lamentela del sindacato della magistratura, e cioè quella che diminuendo il numero dei magistrati eletti al CSM da 20 a 14 si impoverirebbe in seno al Consiglio la rappresentanza dei vari orientamenti della magistratura.  Se 14 non bastano a rappresentarli c’è veramente di che essere preoccupati.

 

beppe articoli di giornale