I troppi componenti del CSM
Il Messaggero, 8 marzo 2002
Tre le varie cause della contrapposizione tra sindacato della magistratura (ANMI) e maggioranza di governo vi è quella della riduzione del numero dei componenti elettivi del CSM già approvata dal Senato ed ora all’esame della Camera dei deputati. Il sindacato e lo stesso CSM (composto in stragrande maggioranza dai rappresentanti del sindacato) sostengono che la riduzione dei componenti impedirebbe al CSM di svolgere adeguatamente il suo lavoro. Non è così.
Attualmente i componenti del CSM sono 33. Vi sono 3 componenti di diritto (il Presidente della Repubblica, il Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione), 20 magistrati eletti dai magistrati stessi e 10 componenti eletti dal Parlamento. La legge appena approvata dal Senato riduce il numero dei componenti elettivi da 30 a 21 (14 magistrati eletti dai colleghi e 7 eletti dal Parlamento). Con questa riforma il numero complessivo dei componenti, compresi i componenti di diritto, scenderebbe da 33 a 24, così come era fino al 1976.
Anche con questa riduzione il numero dei componenti del nostro CSM risulta notevolmente più elevato di quello degli altri Paesi di comparabile o maggiore dimensione. Nella quasi totalità degli altri paesi, tuttavia, giudici e pm hanno carriere separate ed i loro CSM si occupano solo dei giudici. Fanno eccezione Italia Francia e Bulgaria. In ragione delle limitate dimensioni della Bulgaria, il confronto è quindi significativo solo con riferimento alla Francia.
Come può vedersi dalla rappresentazione grafica il CSM francese si articola in due sezioni, una con poteri deliberanti per i giudici ed una con poteri solo consultivi per i pm (la decisione spetta poi al ministro della giustizia). Sei dei componenti fanno parte di entrambe le sezioni cui si aggiungono per ciascuna sezione 6 magistrati eletti separatamente dai giudici o dai pm, prevalentemente tra gli alti gradi della carriera. Il complesso del lavoro è comunque svolto da soli 18 componenti, cioè 16 in meno di quelli che attualmente compongono il nostro CSM, e 6 in meno di quelli previsti dalla riduzione decisa dal Senato. Non solo. Va aggiunto che mentre tutti e trenta i componenti elettivi del nostro CSM svolgono in via esclusiva il lavoro di consiglieri, tutti e 16 i componenti nominati o elettivi del CSM francese seguitano a svolgere regolarmente anche le loro attività di magistrati o professori universitari. Anche da loro, come da noi, la legge prevede che possano chiedere di lavorare esclusivamente per il CSM. Nessuno però lo fa perché, come mi ha spiegato uno dei componenti (un magistrato) è convinzione comune a tutti loro che il CSM francese non debba diventare “ni un monastère, ni un ministère”, cioè non debba essere né un monastero né un ministero.
Vero si è che a differenza del CSM francese il nostro CSM si è assunto una serie di compiti che non gli sono espressamente attribuiti dalla Costituzione. Ve ne sono tuttavia di quelli, notevolmente onerosi, che il CSM francese svolge e che il nostro invece non svolge. L’esempio più evidente è quello delle valutazioni di professionalità dei magistrati connesse alla carriera che il CSM francese effettua e che il nostro CSM non effettua più da oltre 30 anni, nonostante siano previste dalla Costituzione e da specifiche leggi. Con pochissime eccezioni tutti i magistrati italiani vengono promossi fino ai vertici della carriera con valutazioni altamente positive, ma meramente rituali e largamente indifferenziate. Così facendo non solo il CSM viola di fatto la Costituzione, non solo si rifiuta di garantire ai cittadini le qualificazioni professionali dei nostri giudici e pm, ma genera anche altre disfunzioni che, per giunta, creano un appesantimento dei suoi processi decisionali. Quando deve decidere quali siano i magistrati più qualificati per svolgere specifiche funzioni giudiziarie o specifiche funzioni direttive il nostro CSM di regola non ha, a differenza di quello francese, elementi oggettivi e preesistenti di valutazione su cui basarsi. Di regola ha a disposizione due alternative: decidere prevalentemente in base all’anzianità di servizio, oppure, come più spesso accade, adottare il criterio della lottizzazione tra le varie componenti del CSM. Ed è ben noto agli studiosi di organizzazione, ma è cosa facilmente intuibile da chiunque, che in un sistema di lottizzazione degli incarichi la difficoltà di raggiungere gli accordi cresce in misura esponenziale al crescere del numero dei partecipanti. Ferma restando l’esigenza di ristabilire serie valutazioni nello svolgimento delle carriere, allo stato delle cose la diminuzione del numero dei componenti del CSM non determinerebbe quindi, come sostiene il sindacato della magistratura, una perdita di funzionalità, ma renderebbe invece i suoi processi decisionali molto meno farraginosi.
So benissimo che tra le ragioni con cui il sindacato della magistratura si oppone alla diminuzione dei componenti del CSM vi è anche quello dell’aggravio di lavoro che a loro avviso deriverebbe dal notevole aumento del numero dei giudici onorari di cui il CSM stesso deve occuparsi. Neppure questa valutazione mi sembra fondata e me ne occuperò in un prossimo articolo.
Una postilla. Non ho preso in considerazione una terza lamentela del sindacato della magistratura, e cioè quella che diminuendo il numero dei magistrati eletti al CSM da 20 a 14 si impoverirebbe in seno al Consiglio la rappresentanza dei vari orientamenti della magistratura. Se 14 non bastano a rappresentarli c’è veramente di che essere preoccupati.